Somministrazione lavoro e appalti di servizi (aggiornato al D.L. 76/2013 conv.L. 99/2013)

Il lavoro tramite agenzia non trova ancora nel nostro Paese una precisa identità concettuale e normativa a differenza di altri ordinamenti europei. I recenti interventi del legislatore, si pensi al d.lgs. n. 24/2012, al d.lgs. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), al c.d. decreto sviluppo e in ultimo al decreto n. 76/2013 (c.d. decreto Letta), hanno apportato numerose e significative modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro così come formulata dalla legge Biagi. Il d.lgs. n. 276/2003, rispondendo alle esigenze di un mutato contesto produttivo caratterizzato dalla destrutturazione dell'impresa e dal fenomeno dell'esternalizzazione aveva il pregio di superare le limitazioni esistenti per l'interposizione di prestazioni di lavoro poste dalla legge n. n. 1369/1960, che si erano rilevate anacronistiche e obsolete a regolarizzare, da un punto di vista normativo, quella che era, oramai, una prassi contrattuale.

Nonostante i rigidi divieti posti dalla l. n. 1369/1960, gli operatori del settore avevano dato luogo da una parte a quella che Gino Giugni chiamava l'”economia del cespuglio”, polverizzando il sistema produttivo e alimentando l'economia sommersa e, dall'altra parte, favorendo la nascita di pseudofornitori di manodopera, spesso nella forma della cooperazione spuria.

La legge Biagi prendendo atto di questo fenomeno fece sua l'idea di rendere la somministrazione un'importante leva di specializzazione produttiva e organizzativa, destinata a operare sia sul versante della flessibilità in entrata sia su quello della modernizzazione dell'apparato produttivo, mediante modelli di integrazione contrattuale tra imprese1 . In realtà, è noto, che, nonostante la legge Biagi, il lavoro tramite agenzia è sempre stato sottoutilizzato in Italia e ciò per diverse ragioni. In primo luogo per una normativa di non facile interpretazione e in continuo mutamento. In secondo luogo per l'imponente contenzioso che si è sviluppato sull'art. 21 del decreto Biagi ove si prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”.

L'ostinazione con cui parte della giurisprudenza ha sanzionato agenzie e utilizzatori, ritenendo lecito l'utilizzo della somministrazione di lavoro solo per ragioni temporanee, ha portato le agenzie e le loro associazioni a rigettare l'ambizioso progetto della Legge Biagi, per dirigersi verso l'idea della piena acausalità della somministrazione. In tale contesto si sono, poi, inserite anche le recenti modifiche legislative che, introducendo sempre maggiori deroghe alla necessaria causalità della somministrazione, sembrano snaturare il progetto iniziale di tale istituto, così come pensato nella Legge Biagi oltre a rendere ancora più incerto il quadro normativo. 

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