EMERGENZA DA COVID-19 E RAPPORTI CONTRATTUALI IN GENERE

16.04.2020

L'INCIDENZA DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEI RAPPORTI CONTRATTUALI VA VALUTATA CASO PER CASO.

La crisi epidemiologica indotta dalla diffusione del virus Covid-19 e la contestuale adozione di provvedimenti governativi restrittivi, finalizzati al contenimento dell'epidemia, stanno avendo un forte impatto sui rapporti contrattuali.

L'evento eccezionale di carattere mondiale che ci ha travolto ha, difatti, determinato l'emanazione da parte dell'autorità pubblica di una serie di misure, quali l'imposizione dell'isolamento collettivo nonché la drastica limitazione della circolazione, le quali hanno inevitabilmente inciso sulla corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Quel che si sta verificando nella prassi è, a dire il vero, una diffusa e generica invocazione della pandemia in corso, o meglio, delle misure restrittive necessarie al fine di limitarne l'espansione, quale fonte di esenzione da ogni qualsivoglia responsabilità assunta alla genesi del rapporto contrattuale.

Onde evitare un effetto domino il cui esito determinerebbe numerose e pretestuose richieste di risoluzione di contratti posti in essere antecedentemente all'attuale diffusione virologica, è opportuno approfondire il concetto di “forza maggiore”.

Tale concetto non è dotato di univocità: può variare da giurisdizione a giurisdizione[1], oltre che da contratto a contratto, potendo le parti espressamente includere, o meno, nella nozione in questione determinati eventi.

Trattasi, generalmente, di eventi di carattere oggettivo, imprevedibile, assoluto e insuperabile, che legittimano l'eccezione al principio del pacta sunt servanda, ossia rendono lecito e giustificato l'inadempimento contrattuale.

Tant'è che all'art. 6 d.l. 23/02/2020 è stato introdotto il comma 6-bis che testualmente cita: “il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini di escludere ex artt. 1218 c.c. e 1223 c.c. la responsabilità del debitore”. La decretazione d'urgenza, difatti, potrebbe comportare uno squilibrio fra prestazioni che, a sua volta, giustificherebbe l'esclusione di un'eventuale responsabilità contrattuale dell'inadempiente, oltre a rendergli possibile l'uso dei rimedi ordinamentali all'uopo previsti.

Tuttavia, l'evento impediente di forza maggiore non determina automaticamente l'esenzione di responsabilità di cui sopra.

Difatti, a tal fine occorre valutare: a) come l'impedimento abbia inciso sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; b) eventuali obblighi contrattualmente stabiliti; c) il grado di diligenza dell'obbligato, una volta verificatosi l'evento.

Per tale ragione, l'incidenza della forza maggiore va valutata caso per caso, in relazione allo specifico rapporto contrattuale.

Ora, per esempio, supponendo che un istituto scolastico abbia acquistato un certo numero di biglietti aerei attraverso un'agenzia di viaggi da utilizzare per una gita studentesca, a fronte delle note restrizioni imposte alla circolazione aerea, dovendo essere annullata la gita, il suddetto istituto potrebbe invocare, nei confronti dell'agenzia, l'art. 1463 c.c. e liberarsi in tal modo dall'obbligo di pagamento?

Riteniamo di no, per i seguenti sintetici motivi.

L'evento di forza maggiore, indubbiamente riconducibile all'entrata in vigore del decreto governativo, non avrebbe reso impossibile il pagamento dei biglietti di viaggio quanto, piuttosto, la prestazione vettoriale dovuta dalla compagnia aerea.

Per altro verso, sul versante del rapporto negoziale tra scuola e agenzia, l'obbligo di pagamento dei servizi e delle forniture ricevute non solo non risulterebbe intaccato dalla vicenda emergenziale, ma neppure potrebbe beneficiare della sospensione di cui all'art. 103 comma 1.

L'evento estintivo, dunque, graverebbe sul rapporto contrattuale sorto tra la compagnia aerea e l'istituto scolastico nell'ambito del quale la prima viene a trovarsi nell'impossibilità di fornire il viaggio, la seconda liberata, ai sensi dell'art. 1463 c.c., conseguentemente dall'obbligo di pagamento.

Liberazione da attuarsi mediante la restituzione, da parte della compagnia aerea, degli importi ricevuti (dall'agenzia).

Tale impostazione, del resto, trova conferma nell'art. 28, comma 1 D.L. n. 9 del 02/03/2020, in forza del quale:

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

 … f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

  1. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
  2. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

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Peraltro, il successivo d.l. 17/3/2020 (c.d. Cura Italia) ha, tra le altre previsioni, esteso anche ai contratti di soggiorno (ossia i contratti conclusi con alberghi ed altre strutture ricettive) il disposto dell'art. 28 d.l. 9/2020. L'art. 88 prevede infatti che:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.

  1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
  2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6".

Si noti che per entrambe le ipotesi (viaggi e contratti di soggiorno) è prevista la possibilità che, in luogo della restituzione del prezzo corrisposto, sia emesso un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Si vuole in definitiva dire che l'incidenza degli odierni fattori emergenziali sui contratti in essere va valutata caso per caso e non può essere risolta, come da più parti si comincia a vedere, mediante generici e sovente infondati richiami alla forza maggiore ed agli effetti liberatori di cui al combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 c.c.

in collaborazione con Avv. Cristina Marchetto - D.ssa Federica Saccullo 

[1] Contrariamente a quanto accade nell'ordinamento italiano ove non v'è un'esplicita definizione normativa ma il concetto può essere individuato per sommi capi dagli artt. 1218 c.c., 1256 c.c. e 1467 c.c., nella prassi internazionale sono vari i testi normativi nei quali la fattispecie è precisamente delineata. Per esempio, all'art. 79 comma 1 della Convenzione di Vienna sono elencate le caratteristiche principali necessarie affinché la clausola possa trovare concreta applicazione (estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato; non prevedibilità dell'evento al momento della stipula del contratto; insormontabilità del fatto impediente o dei suoi esiti). Peraltro, le medesime sono richiamate all'art. 1 della ICC Clause, emanata dalla Camera di commercio internazionale nel 2003. L'elemento integrativo di quest'ultima, rispetto alla Convenzione di Vienna, è dato dall'art. 3 che contiene una lista di eventi il cui insorgere comporta l'applicazione della clausola di forza maggiore. Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono gli Unidroit Principles of International Commercial Contracts e i Principles of European Contract Law.

 

di Avv. Gianluca Ghirigatto
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