Omessa indicazione dei costi della manodopera: quando è sanabile?
L'omessa indicazione dei costi della manodopera, adempimento necessario ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016, non è tendenzialmente sanabile.
A meno che nel modulo di offerta generato dalla piattaforma elettronica, la cui utilizzazione sia obbligatoria, manchi uno spazio riservato alla loro indicazione ma il prezzo offerto ne abbia comunque tenuto conto.
In tal caso non è legittima l'applicazione della sanzione espulsiva e il concorrente deve essere soccorso.
Lo ha stabilito il Tar Lazio n. 5780 del 01/06/2020 di cui si riportano i passaggi fondamentali:
10.4.1. A prescindere dal mancato richiamo allo stesso da parte della lex specialis di gara, da
ritenersi irrilevante in virtù del citato meccanismo eterointegrativo operante nella fattispecie, ciò
che ad avviso della Sezione deve ritenersi dirimente è, invero, l'assenza nel modulo – di necessaria
utilizzazione per la formulazione dell'offerta - di uno spazio dedicato all'assolvimento dell'onere in
questione, circostanza che, da una parte, ha reso materialmente impossibile procedervi e, dall'altra,
ha ingenerato certamente nei concorrenti quella situazione di “confusione” nella quale i principi di
trasparenza e proporzionalità impediscono alla stazione appaltante, che ha in sostanza ingenerato
l'errore nei concorrenti, di applicare una legittima sanzione espulsiva.
10.5. In proposito non può, infatti, convenirsi con parte ricorrente in merito al fatto che la
spontanea, ancorché non vietata, utilizzazione di un file aggiuntivo allegato al modulo in cui
effettuare l'indicazione in argomento, comproverebbe l'insussistenza della condizione di “materiale
impossibilità” della indicazione medesima, rendendo illegittima l'illustrazione postuma degli oneri
in questione.
10.5.1. Ciò in quanto, sebbene la lex specialis non abbia espressamente previsto il divieto di
introdurre nella presentazione dell'offerta documentazione diversa ed ulteriore rispetto alla
modulistica, limitandosi a prescrivere, sul punto, l'utilizzo della piattaforma Me.PA. (art. 14 del
disciplinare di gara e di appalto in atti), reputa il Collegio che la pacifica mancanza nel modulo
generato da quest'ultima di uno spazio nel quale effettuare l'annotazione integri proprio la
fattispecie in cui le “disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i
costi in questione nelle loro offerte economiche” nella quale, secondo le riportate coordinate
ermeneutiche espresse dalla Corte di Giustizia nonché dall'Adunanza Plenaria, i principi di
trasparenza e di proporzionalità devono necessariamente consentire agli offerenti di sanare la loro
situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale.
Si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con gli stessi l'adozione di una misura espulsiva
derivante esclusivamente dall'utilizzazione del modulo predisposto dal sistema di gestione del
procedimento, a maggior ragione in considerazione del fatto che l'offerta è rimasta pacificamente
inalterata, così da confermare che l'aggiudicataria aveva senza dubbio tenuto conto, nella sua
formulazione, del costo della manodopera (in tal senso, Cons. di Stato, sez. V, 9 aprile 2020 n.
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di Avv. Gianluca Ghirigatto