Risarcibilità delle spese per le gestione stragiudiziale del sinistro

23.10.2019

Nell'ambito dell'azione di indennizzo diretto proposta nei confronti dell'assicurazione, le spese sostenute dal danneggiato per la gestione stragiudiziale del sinistro sono disciplinate dall'art. 9 del d.P.R. n. 254/2006, che deve essere interpretato nel senso di ritenere comunque risarcibili come danno emergente le spese legali di difesa sostenute dal danneggiato per ottenere il pagamento di quanto dovutogli con procedura di indennizzo diretto anche ove conclusasi positivamente, cioè con l'accettazione dell'offerta, ma a condizione che si sia trattato di spese necessarie, per non aver il danneggiato ricevuto adeguata assistenza dall'assicuratore, e utili, in quanto la sussistenza di particolari problemi giuridici comportava la necessità dell'ausilio di un legale.

In senso conforme Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11154 (presidente Segreto, rel. Carleo) secondo cui ai fini della risarcibilità delle spese erogate ai professionisti quel che rileva non è la qualifica del percettore (sì al medico legale, no all'avvocato) ma la loro effettiva necessità: debbono essere sempre risarcite le spese legali qualora il sinistro presenti particolari difficoltà giuridiche ovvero qualora il soggetto leso non abbia ricevuto la dovuta assistenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 254/2006 dal proprio assicuratore. È invece irrisarcibile la spesa del legale quando il sinistro è di pronta e facile soluzione e l'assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.

di Avv. Giovanni Stefano Messuri
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