ABROGATE LE ADDIZIONALI PROVINCIALI SULLE ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA: È ANCORA POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO

30.04.2020

La Cassazione, con delle recenti sentenze, ha riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale sulla accisa dell'energia elettrica, addebitata sulle bollette elettriche negli anni 2010 e 2011.

Che cos'è l'addizionale provinciale sulla accisa dell'energia elettrica 

L'addizionale dell'accisa, istituita nel 2007, è stata applicata dai fornitori di energia elettrica sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011.

L'aliquota, pagata in bolletta, variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Tale addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica, come detto, è stata eliminata a far data dal 01/01/2012, in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione Europea.

 Il diritto alla restituzione dell'addizionale provinciale accisa energia elettrica

La Corte di Cassazione (con sentenze n. 27099/2019; n. 27101/2019 e n. 29980/2019) ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, (come detto abrogata nel 2012), in quanto in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), riconoscendo il diritto dell'utente non persona fisica a richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato direttamente all'erogatore del servizio (fornitore), salvo poter chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ove, l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli gravosa, come, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore.

La Cassazione ha, peraltro, chiarito che l'azione da esperire è quella civilista della ripetizione dell'indebito nel termine di prescrizione di 10 (dieci) anni dal pagamento e non in quello di decadenza previsto nei rapporti con lo Stato.

 “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio” (Cassazione n. 27099 del 23 ottobre 2019).

 “Il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso” (Cassazione n. 27099 del 23 ottobre 2019).

Alla luce delle sentenze di Cassazione è, quindi, possibile per ogni Società, che abbia pagato le suddette addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) negli anni 2010/2011, agire per la ripetizione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011 - anni non ancora prescritti -.

Una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione nei confronti del fornitore, è quest'ultimo che avrà 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea, che essendo il termine di prescrizione decennale, le prime bollette pagate nel 2010 e nel 2011 contengono indebiti di prossima prescrizione: vi è quindi l'urgenza di intervenire!!

Per ogni utente non persona fisica il credito per ciascun singolo contatore (POD) può ammontare sino a un importo di circa 50.000,00 euro (considerando il biennio non prescritto 2010 – 2011).

Si segnala, peraltro, che Confindustria, recentemente, ha presentato un'istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere un intervento legislativo che attribuisca alle Società il diritto di agire direttamente nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A seguito dell'incontro tra Confindustria e il MEF del 4 febbraio 2020, il Ministero ha confermato che le Società non sono legittimate a richiedere il rimborso dell'addizionale direttamente all'Amministrazione Finanziaria, in quanto soggetto estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'Erario e il fornitore. Alla suindicata istanza di Confindustria, dunque, il MEF ha fornito riscontro negativo, in quanto l'attuale procedura amministrativa di azione di rimborso da parte delle Società verso le società fornitrici, non può essere modificata.

Lo Studio legale Vis rimane a disposizione per un eventuale appuntamento per analizzare il caso concreto della Vostra Società.

Articolo in collaborazione con Avv. Anna Scalco

di Avv. Aldo Campesan
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