Il giro dell'oca dello Sblocca Cantieri

24.04.2019

Che fine hanno fatto l'affidamento diretto di lavori fino a 150.000 euro e la soglia dei 3 operatori fino a 350.000 euro?

In effetti erano stati introdotti con il comma 912 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”

Per inciso, tale deregulation era temporanea (anche se dai proclami poteva apparire eterna…).

Fatto però sta che in forza del comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato in G.U. n. 92 del 18 aprile 2019) il suddetto comma 912 è abrogato!

Dunque, cantieri bloccati prima ancora di essere sbloccati …

Ma non finisce qui.

Perché per effetto del D.L. in esame l'art. 36 comma 2 del Codice risulta, alla fine, molto più formale e rigoroso del previgente.

Com'è adesso:

  • soglia dell'affidamento diretto (che torna) a 40.000
  • procedura negoziata possibile per i lavori compresi tra 40.000 e 200.000 (per carità, con consultazione di almeno 3 operatori anziché 10)
  • procedura aperta sopra i 200.000.

Com'era prima:

  • soglia dell'affidamento diretto a 40.000;
  • procedura negoziata era prevista per lavori compresi tra 40.000 e 150.000 con consultazione di almeno 10 operatori;
  • procedura negoziata era altresì prevista per lavori compresi tra 150.000 e 1.000.000 con consultazione di almeno 15 operatori;
  • procedure ordinarie sopra 1.000.000.

E dove sarebbe la rivoluzione?

Avv. Gianluca Ghirigatto

di Avv. Gianluca Ghirigatto
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