LA GESTIONE DELLA GARE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: LE INDICAZIONI DI ANAC.

27.04.2020

Con la delibera 312 del 09 aprile scorso, ANAC ha fornito alcune indicazioni - valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia - per i RUP delle stazioni appaltanti, prendendo in considerazione le procedure che devono essere avviate, i procedimenti in corso e la fase esecutiva del contratto.

Lo scopo è quello di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.

Per quanto concerne i procedimenti per i quali non si è ancora proceduto con la pubblicazione del bando (nelle gare pubbliche) o all'invio delle lettere di invito, è necessario che il RUP valuti se differirne o meno l'avvio, tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dovendo, in ogni caso, garantire la massima partecipazione alla procedura e favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione.

L'invito di ANAC, in altri termini, è quello di avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti ed indifferibili, sempre nel rispetto della par condicio dei concorrenti.

Per le procedure di selezione in corso di svolgimento, ANAC si preoccupa che la stazione appaltante assicuri massima pubblicità e trasparenza alle misure adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

In particolare, secondo la delibera, la stazione appaltante deve dare atto dell'applicabilità della sospensione ex art. 103 d.l. 18/2020 a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (ovvero, quelli iniziali di presentazione delle domande di partecipazione/offerte; quelli per l'effettuazione del sopralluogo - che dovrà essere svolto solo se strettamente necessario e nel caso sia essenziale per la presentazione dell'offerta potrà essere prorogato il termine per la presentazione delle offerte; quelli endoprocessuali ovvero, a titolo esemplificativo, relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell'anomalia e/o congruità dell'offerta).

La stazione appaltante, inoltre, dovrà chiarire come funzioni il ricalcolo dei suddetti termini e comunicare, con avviso pubblico, la nuova scadenza degli stessi.

Poi, pur potendo concedere proroghe e/o differimenti anche ulteriori rispetto a quelli di cui al decreto-legge, laddove l'impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria, l'azione della stazione appaltante sarà in ogni caso volta ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura. In tal senso, potrà valutare la possibilità di svolgere gare con modalità telematiche anche laddove non fosse previsto nel bando di gara, nonché prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto.

 Infine, relativamente alla fase esecutiva, le indicazioni di ANAC fanno riferimento all'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 6/2020 convertito con modificazioni dalla legge 13/2020, introdotto dall'art. 91 del D.L. 18/2020, e precisano che “il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

La citata disposizione (art. 6-bis) - specifica ANAC - si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

in collaborazione con avv. Paola Piccoli

di Avv. Gianluca Ghirigatto
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