Sezioni Unite e danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta

Esclusa la detrazione della pensione di reversibilità dal risarcimento civile.
Cass. Civ., Sez. Unite 22 maggio 2018, n. 12564.

Con ordinanza interlocutoria n. 15536/2017 la Terza Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando il seguente contrasto giurisprudenziale: «in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto»?

Il contrasto

Il primo orientamento (prevalente) afferma che non si deve tener conto - nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare - della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima per due ordini di ragioni:

-) l'erogazione previdenziale non ha natura risarcitoria;

-) il principio della compensatio lucri cum damno è inapplicabile in ragione della diversità di titolo dell'attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito (tra le altre, Cass. civ. n. 8828/2003; Cass. civ. n. 3357/2009).

Il secondo orientamento, invece, afferma il principio del non cumulo e - in virtù della funzione indennitaria del trattamento - ritiene che dal risarcimento del danno patrimoniale debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite per la morte del congiunto, (Cass. civ., n. 13537/2014).

La decisione. Le Sezioni Unite rilevano che:

-) la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale che protegge l'evento morte;

-) l'evento morte è evento naturale, e crea una situazione di bisogno per i familiari che si raccorda ad un fondamento solidaristico, e non ha finalità di rimuovere le conseguenze prodotte nel patrimonio del danneggiato a causa dell'illecito del terzo.

Per tali motivi dal risarcimento civilistico non va detratta la pensione di reversibilità «perché il trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale».

Il principio di diritto Le Sezioni Unite enunciano dunque il seguente principio di diritto: «Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto».

di Avv. Giovanni Stefano Messuri
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