ACCESSO AGLI ATTI: SUL DIRITTO ALLA COPIA CARTACEA DEGLI ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

22.05.2020

 

Con sentenza n. 393/2020 del 29.04.2020, il TAR Veneto (Sezione Prima) ha riconosciuto ad un consigliere di minoranza non vedente il diritto di accesso alla copia cartacea degli atti amministrativi richiesti.

La questione prende le mosse dall'impugnazione del provvedimento di un Comune che aveva negato la copia cartacea di alcune delibere di giunta e determinazioni dirigenziali ad un consigliere affetto da cecità assoluta bivalente. Il diniego veniva motivato con riferimento alla numerosità delle richieste di accesso fino ad allora effettuate (trenta, in sei mesi) e alla circostanza che si trattava di atti pubblicati nel sito web dell'ente ed eventualmente trasmissibili per posta elettronica, accessibili senza la necessità del rilascio della copia cartacea.

Tale diniego veniva impugnato dal consigliere per tre ordini di motivi, ovvero per:

- violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento e discriminazione rispetto all'esercizio del mandato di consigliere in ragione di una disabilità;

- violazione dell'art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 dello Statuto comunale, nonché illogicità, irragionevolezza e incongruità della motivazione perché le fonti normative citate affermano l'esistenza di un ampio diritto del consigliere comunale di accedere a documenti, notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- incompetenza del Sindaco ad opporre un diniego in materia di accesso agli atti amministrativi.

Il collegio ha accolto il secondo motivo.

In particolare, il TAR Veneto ha in primo luogo specificato, anche in forza della giurisprudenza del Consiglio di Stato, come il diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale abbia “una latitudine più ampia del diritto di accesso disciplinato dagli articoli 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché prevede un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del mandato, al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per permettere di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, oltre che per poter promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, con la conseguenza che l'Amministrazione non può gravare il consigliere dell'onere di motivare le proprie richieste di accesso, dato che, altrimenti opinando, verrebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale”. E ha accertato che, nel caso di specie, le rIl Comune è giunto alla conclusione che non può essere accolta la domanda di accesso avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un documento in copia cartacea, laddove per quello stesso documento siano stati assolti gli obblighi, derivanti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, di pubblicazione nel sito web istituzionale con modalità tale da renderlo accessibile ai non vedenti che si dotino di adeguati software screen reader.ichieste del consigliere erano state circoscritte ad atti specifici e formulate in numero tale da non sembrare sproporzionate, irragionevoli o meramente esplorative.

In secondo luogo, con una pronuncia priva di precedenti, il TAR ha affrontato la questione se l'esercizio del diritto di accesso implichi l'obbligo per l'Amministrazione di rilasciare una copia cartacea di tali documenti in luogo della sola pubblicazione nel sito web istituzionale o della trasmissione di una copia in formato digitale, articolando una risposta affermativa.

Il Comune, infatti, era giunto alla conclusione che non poteva essere accolta la domanda di accesso avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un documento in copia cartacea, laddove per quello stesso documento fossero stati assolti gli obblighi, derivanti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, di pubblicazione nel sito web istituzionale con modalità tale da renderlo accessibile ai non vedenti che si dotino di adeguati software screen reader.

Il tar ha ritenuto che non sia corretto ricavare implicitamente il principio che, qualora si tratti di atti reperibili nel sito web dell'Amministrazione, o di atti che l'Amministrazione è disposta a trasmettere per posta elettronica, venga meno l'obbligo di rilasciare la copia cartacea, ove motivatamente richiesta.

Inoltre, ha osservato il Collegio, tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso fanno riferimento alla possibilità di estrarre copia dei documenti sui quali si esercita il diritto (art. 25, comma 1, l. 241/90, art. 22, comma 1, lett. a) della medesima legge, art. 7, commi 1 e 6 del DPR 184/2006), ragion per cui, laddove “la richiesta di copia cartacea venga giustificata con motivi seri e comprovati che rendano impossibile o significativamente difficile l'utilizzo degli strumenti informatici per poter prendere visione dei documenti per i quali è chiesto l'accesso”, sussiste l'obbligo in capo all'Amministrazione di rilasciare la copia cartacea di atti che siano comunque reperibili anche nel sito web.

“Una tale conclusione - specifica il TAR Veneto - nonostante comporti dei costi per l'Amministrazione, appare infatti riconducibile ad una scelta non irragionevole del legislatore, ove si tenga presente che a causa del digital divide vi è ancora una larga parte della popolazione che per ragioni di età, di tipo economico o sociale, per la mancanza di competenze digitali o disabilità, ovvero ancora per ragioni di tipo geografico a causa del mancato accesso alle infrastrutture necessarie, non ha la possibilità di accedere ad internet (dal documento “strategia per la crescita digitale 2014 – 2020 della Presidenza del consiglio dei ministri del 3 marzo 2015, risulta che nel 2013 gli utenti regolari di Internet erano solamente il 56% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, e che il 34% degli italiani non lo aveva mai utilizzato, con grandi differenze tra le diverse fasce di età).

In particolari ipotesi, dunque, un diniego di copia cartacea, ad avviso del collegio, si tradurrebbe in una sostanziale negazione del diritto di accedere agli atti amministrativi, nonché in un vulnus al principio di uguaglianza.

Avv. Gianluca Ghirigatto - Avv. Paola Piccoli

di Avv. Gianluca Ghirigatto
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