avv. G. Stefano Messuri
L’illecito che causa il decesso di una persona fa sorgere in capo ai congiunti superstiti il diritto al risarcimento di diverse componenti di danno, di natura:
-) non patrimoniale
-) patrimoniale.
Tali diritti possono essere acquisiti:
-) iure proprio (per un pregiudizio subito direttamente dal congiunto);
-) iure haereditatis (per un danno subito dalla vittima, prima di morire, e trasmesso agli eredi).
1. Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c., in combinato disposto con la tutela costituzionale dei diritti inviolabili della persona, si articola in diverse voci.
1.1. Danno acquisito iure proprio
Si tratta del pregiudizio subito direttamente dai congiunti a causa della perdita della persona cara. La giurisprudenza lo identifica principalmente nel danno da perdita del rapporto parentale, che lede l’interesse costituzionalmente protetto alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia.
Questo danno si compone di due aspetti principali, che devono essere autonomamente provati e liquidati:
-) la sofferenza interiore (c.d. danno morale soggettivo): consiste nel dolore, nella sofferenza d’animo, nel patema e nello stravolgimento emotivo causati dalla perdita del congiunto. È un pregiudizio di natura “interna”. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni, basate sulla notorietà del legame affettivo che normalmente caratterizza i rapporti familiari;
-) la modificazione peggiorativa della vita quotidiana (c.d. danno dinamico-relazionale): riguarda l’impatto negativo e lo sconvolgimento che la perdita del congiunto provoca sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del superstite. Si tratta della perdita di quelle “utilità” che il rapporto offriva, come il reciproco affetto, la solidarietà e la comunanza familiare.
-) danno biologico iure proprio (o da lesione della salute del congiunto): consiste in una lesione medicalmente accertabile dell’integrità psico-fisica del familiare superstite, che sia in rapporto di causalità diretta con il decesso del congiunto. Si tratta di un vero e proprio danno alla salute del parente, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, che si manifesta attraverso patologie quali depressione maggiore, disturbo post-traumatico da stress o altre alterazioni psicofisiche diagnosticabili.
Il danno biologico iure proprio va distinto dal danno da perdita del rapporto parentale. Sebbene entrambi derivino dal medesimo fatto illecito (il decesso del congiunto), essi ledono beni giuridici differenti e tutelano interessi costituzionalmente protetti diversi:
(i) Il danno da perdita del rapporto parentale (composto da sofferenza interiore e alterazione della vita di relazione) lede l’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della vita familiare, protetto dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione;
(ii) il danno biologico iure proprio lede il diritto alla salute del congiunto, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
Sul versante probatorio, a differenza della sofferenza interiore legata alla perdita del rapporto parentale, che può essere provata anche tramite presunzioni basate sul vincolo di parentela (sub, § 1.2), il danno biologico iure proprio non è mai presunto. La parte che ne chiede il risarcimento ha l’onere di allegare e provare rigorosamente:
(i) l’esistenza di una patologia psicofisica medicalmente accertabile;
(ii) il nesso di causalità tra l’evento luttuoso e l’insorgenza o l’aggravamento di tale patologia.
La mancanza di una specifica deduzione e prova di tale pregiudizio comporta il rigetto della domanda.
1.2. Prova e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
La prova della consistenza e profondità del legame affettivo è a carico del richiedente. Sebbene la convivenza non sia un presupposto indispensabile per il risarcimento, essa costituisce un elemento probatorio di rilevanza per dimostrare l’intensità del vincolo.
Per la liquidazione, rimessa al giudice ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., i tribunali si avvalgono di criteri equitativi, prevalentemente attraverso l’applicazione di tabelle, come quelle elaborate dai Tribunali di Milano o Roma.
La giurisprudenza più recente della Cassazione ha mostrato una preferenza per le tabelle basate su un “sistema a punti” (come le tabelle milanesi aggiornate dal 2022), che considerano una serie di circostanze per una valutazione più oggettiva e uniforme. I fattori principali presi in considerazione sono cinque (quattro “oggettivi”, uno “soggettivo”):
-) oggettivi
(i) età della vittima primaria
(ii) età della vittima secondaria (il congiunto);
(iii) convivenza;
(iv) sopravvivenza di altri familiari nel nucleo primario del de cuius;
-) soggettivo (onere della prova)
(v) qualità e l’intensità della relazione affettiva specifica.
2. Danni Acquisiti iure haereditatis
Sono i danni subiti dalla vittima stessa nel lasso di tempo tra la lesione e la morte, il cui diritto al risarcimento viene acquisito nel suo patrimonio e poi trasmesso agli eredi.
-) danno biologico terminale: è il danno alla salute (lesione dell’integrità psicofisica) patito dalla vittima per il periodo di sopravvivenza tra l’evento lesivo e il decesso. La giurisprudenza ritiene che tale danno sia risarcibile qualora intercorra un “apprezzabile lasso di tempo” (di regola, superiore alle 24 ore). Questo pregiudizio sussiste indipendentemente dal fatto che la vittima sia rimasta cosciente o meno;
-) danno morale terminale (o catastrofale): è la sofferenza psicologica patita dalla vittima che, rimanendo lucida, percepisce l’imminenza della propria fine (“lucidità agonica” o “formido mortis“). A differenza del danno biologico terminale, questo pregiudizio richiede la prova della consapevolezza della vittima. Se la vittima è rimasta sempre incosciente fino al decesso, questo danno non è configurabile.
Le due voci di danno sono pregiudizi fenomenologicamente distinti e sono pertanto cumulabili senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare a Sezioni Unite, ha invece costantemente escluso la risarcibilità iure haereditatis del danno consistente nella perdita del bene della vita in sé considerato (il cd. danno tanatologico o da perdita della vita). La motivazione risiede nel fatto che, in caso di morte immediata, non vi è un soggetto che possa acquisire il relativo diritto al risarcimento, mentre in caso di sopravvivenza per un tempo brevissimo, non vi sarebbe l’utilità di tale risarcimento
2.1. Danno Patrimoniale
Il danno patrimoniale risarcibile ai congiunti si articola in due voci principali.
2.1.1. Lucro cessante
Consiste nella perdita delle utilità economiche che il defunto avrebbe presumibilmente apportato al nucleo familiare. Il risarcimento si basa su un sistema presuntivo, ma richiede la prova di alcuni elementi fondamentali, e cioè:
-) la prova del reddito del defunto: è necessario dimostrare che il defunto percepiva un reddito o che, con elevata probabilità, lo avrebbe percepito in futuro. La mancanza di prova di una base reddituale impedisce la liquidazione di questo danno;
-) probabilità del futuro sostegno: anche in assenza di un’attività lavorativa al momento del decesso (es. una madre giovane), il giudice deve valutare se, sulla base di criteri di regolarità causale, si prospettasse come effettivamente probabile un futuro sostegno patrimoniale in favore dei congiunti (es. figli minori).
Il calcolo: la liquidazione tiene conto del reddito del defunto, dal quale viene sottratta la quota che egli avrebbe destinato a sé stesso (c.d. “quota sibi”). Il risultato viene poi proiettato per il periodo in cui il sostegno sarebbe verosimilmente durato.
2.1.2. Danno emergente
Comprende le spese vive sostenute dai congiunti in conseguenza diretta del decesso, come le spese funerarie, purché documentalmente provate.
3. Aspetti liquidatori complessivi: la compensatio lucri cum damno
Un principio fondamentale nella liquidazione del danno è la compensatio lucri cum damno, che impone di detrarre dal risarcimento dovuto dal responsabile le somme che il danneggiato abbia ricevuto da terzi (es. enti previdenziali) in conseguenza dello stesso fatto illecito, al fine di evitare una ingiusta locupletazione.
La giurisprudenza ha chiarito che:
-) le rendite erogate dall’INAIL devono essere detratte dalle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale;
-) anche il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS deve essere detratto dall’ammontare del risarcimento per danno patrimoniale. Questo principio si applica a prescindere dal fatto che l’ente previdenziale abbia effettivamente esercitato l’azione di surroga nei confronti del responsabile, essendo sufficiente che tale diritto esista.
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall’ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore.