avv. G. Stefano Messuri
Cassazione civile, sez. III, n. 8630 del 7 aprile 2026
La T.U.N. come “parametro privilegiato” dell’equità e il “congedo” dalle Tabelle di Milano: prime riflessioni
La sentenza in commento, pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, rappresenta un punto di svolta nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti. Con una decisione destinata a ridisegnare il panorama risarcitorio, la Corte ha stabilito l’applicazione generalizzata della nuova Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), anche al di fuori dei confini temporali e materiali previsti dal legislatore.
Il principio di diritto
Il fulcro della pronuncia è cristallizzato nel principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., che per la sua centralità merita di essere posto in evidenza:
«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
La portata di questo principio è duplice e dirompente. In primo luogo, estende l’efficacia della T.U.N. ratione temporis, applicandola a sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore (5 marzo 2025), superando l’esplicita previsione di irretroattività contenuta nell’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025.
In secondo luogo, e con implicazioni ancora più ampie, ne estende l’applicazione ratione materiae, proiettandola al di là del perimetro oggettivo definito dal legislatore (circolazione stradale e responsabilità sanitaria) per farne il parametro di riferimento per la liquidazione di qualsiasi danno biologico da macrolesione, indipendentemente dalla sua causa.
L’architettura “logica”: la distinzione tra applicazione diretta e indiretta
Per giustificare questa estensione, la Corte elabora la distinzione concettuale tra applicazione “diretta” e “indiretta” della T.U.N.
L’applicazione diretta è quella cogente, che opera per forza di legge solo per i sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025 negli ambiti della RC auto e sanitaria. In questi casi, la T.U.N. è una norma imperativa che vincola il giudice.
Per tutti gli altri casi (sinistri anteriori o verificatisi in ambiti diversi), la Corte teorizza un’applicazione indiretta. Il giudice, chiamato a liquidare il danno secondo equità ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., deve utilizzare i parametri che, al momento della decisione, appaiono più idonei a garantire uniformità e parità di trattamento.
In questa prospettiva, la T.U.N., in quanto di fonte legale e più aggiornata, diventa il “parametro privilegiato” per orientare il giudizio equitativo, soppiantando di fatto le Tabelle di Milano.
La T.U.N. non si applica, quindi, come norma retroattiva, ma come strumento che concretizza il contenuto dell’equità, in base al principio consolidato per cui le norme sulle modalità di liquidazione del danno si rivolgono al giudice e sono applicabili ai giudizi in corso.
Questa operazione determina il “congedo” dalle Tabelle milanesi, che per oltre un decennio (quantomeno dalla notissima sentenza “Amatucci”, Cassazione civ., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408) avevano costituito il riferimento “para-normativo” per la liquidazione del danno biologico.
Ora, esse vengono declassate a opzione residuale. Il giudice che intenda discostarsi dalla T.U.N. è gravato da un onere motivazionale “molto più accurato”, dovendo dimostrare la sussistenza di “circostanze del tutto peculiari” che rendano il parametro legale inadeguato. Si crea così un “onere motivazionale asimmetrico” che rende l’applicazione della T.U.N. l’opzione di fatto preferibile e più sicura.
Spunti di riflessione e questioni aperte.
Questa sofisticata costruzione dogmatica, pur offrendo innegabili vantaggi in termini di certezza del diritto e di ancoraggio dei parametri risarcitori, solleva alcuni interrogativi su possibili criticità applicative.
La tensione con il principio di irretroattività
Pur muovendosi sul piano formale dell’equità, l’effetto pratico sui giudizi in corso tende ad assimilarsi a quello di un’applicazione retroattiva. Ci si può chiedere se il potere equitativo del giudice possa spingersi fino a vanificare la scelta temporale e materiale esplicita del legislatore, chiaramente indicata nell’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025 e nell’art. 1, comma 18, della L. n. 124/2017.
La complessa praticabilità del vaglio di costituzionalità
La Corte osserva che, operando per il passato solo come “parametro dell’equità” e non con forza normativa diretta, la T.U.N. non costituisce l’oggetto del giudizio di costituzionalità. Questa impostazione, se da un lato salva il sistema da immediate censure, dall’altro potrebbe rendere molto difficile (sconsigliato?) per i giudici di merito sottoporre alla Consulta eventuali dubbi di legittimità (ad esempio, sul ritardo nell’esercizio della delega legislativa o su possibili disparità di trattamento).
I confini della discrezionalità giudiziale
La Cassazione esclude il ricorso all’analogia e fa salva la libertà equitativa del giudice. Al contempo, però, richiede una motivazione “molto più accurata e specifica” – limitata a “circostanze del tutto peculiari” – qualora il giudicante decida di discostarsi dalla T.U.N. per applicare le vecchie tabelle. Si pone quindi il tema di quanto, nella pratica quotidiana, questa “severità motivazionale” possa tradursi in una cogenza di fatto, disincentivando l’uso di parametri alternativi.
Il concetto di eguaglianza e il valore economico del danno
Per superare il dato oggettivo e indiscutibile secondo cui la T.U.N. eroga importi inferiori rispetto a Milano in alcune fasce (in particolare per l’invalidità intermedia tra il 36% e l’82%), la Corte precisa che la parità di trattamento non si misura sul mero “ammontare del risarcimento”, ma sul fatto che il “meccanismo di liquidazione” sia basato su caratteri di generalità ed astrattezza. L’assunto – ineccepibile sul piano teorico – potrebbe destare qualche perplessità operativa dinanzi alle legittime aspettative di ristoro integrale da parte dei danneggiati.
La gestione delle personalizzazioni eccezionali
La T.U.N. fissa un tetto massimo del 30% per la personalizzazione del danno. Le Tabelle di Milano consentivano invece incrementi superiori in alcuni casi specifici. Resta aperto l’interrogativo su come i giudici di merito dovranno comportarsi, nei giudizi pregressi, di fronte a casi di macrolesioni con conseguenze anomale e del tutto eccezionali che, in passato, avrebbero giustificato aumenti superiori a tale soglia legale.