a proposito di Cass., Sez. Un., 7 agosto 2025, n. 22802
avv. Dario Campesan
Le Sezioni Unite e la prescrizione “a due velocità”
Capita più spesso di quanto si creda che un lavoratore, controllando l’estratto conto contributivo in vista della pensione, scopra periodi nei quali il datore di lavoro non ha versato i contributi. Se sono trascorsi più di cinque anni l’INPS non può più riscuoterli (né il datore di lavoro pagarli volontariamente), perché il credito si è prescritto, e il buco nella posizione contributiva non è risolvibile. Uno dei pochi rimedi che la legge mette a disposizione è la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, sulla quale si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025.
Come funziona la rendita vitalizia. Versando all’INPS una somma calcolata su basi attuariali, la cosiddetta riserva matematica, si ottiene che i periodi scoperti vengano riconosciuti come se i contributi fossero stati regolarmente pagati. A chiederla dovrebbe essere il datore di lavoro, che dell’omissione è responsabile. Se però questi non vi provvede, può farlo il lavoratore al suo posto, rispettando i rigorosi oneri di prova previsti dalla norma. Si tratta di uno strumento diverso dal risarcimento del danno dell’art. 2116 c.c., che entra in gioco più tardi, cioè quando la pensione è già stata negata o liquidata in misura ridotta.
Il nodo della prescrizione. Che l’azione si prescriva in dieci anni è ormai pacifico; la discussione riguarda il momento da cui il termine comincia a decorrere. L’orientamento consolidato, fatto proprio dalle Sezioni Unite già nel 2017, faceva decorrere il termine dalla prescrizione dei contributi, allo stesso modo per il datore e per il lavoratore. Chiamate a tornare sul punto, le Sezioni Unite hanno mantenuto questa regola per il datore di lavoro, ma hanno stabilito che per il lavoratore che agisce in sua vece la prescrizione cominci a correre soltanto quando il datore non può più provvedere, perché il suo diritto si è a sua volta prescritto.
Perché la soluzione non convince fino in fondo. L’intento è comprensibile: evitare che il lavoratore, che spesso si accorge dell’omissione con molto ritardo, si ritrovi con tempi troppo stretti. L’azione del lavoratore, però, non è un diritto diverso da quello del datore: è la stessa azione, esercitata in via surrogatoria da un altro soggetto. Assegnare a un’unica azione due decorrenze differenti crea, come si cerca di argomentare nel saggio, una frattura difficile da giustificare sul piano sistematico. C’è poi un aspetto che la motivazione lascia in ombra, cioè se il lavoratore possa ancora attivarsi prima che sia scaduto il termine concesso al datore, come la giurisprudenza gli ha sempre consentito. Se la risposta fosse negativa, una regola pensata per allungare i tempi della tutela finirebbe, paradossalmente, per ritardarla.
La novità del Collegato Lavoro. Nel frattempo, il legislatore ha aggiunto all’art. 13 un settimo comma (art. 30 della legge n. 203 del 2024). Quando ogni altra strada è preclusa dalla prescrizione, il lavoratore può comunque chiedere all’INPS di costituire la rendita, sostenendone però per intero il costo. L’INPS considera questa facoltà imprescrittibile e le Sezioni Unite la qualificano come rimedio residuale. Rimane aperta una domanda dalle ricadute pratiche tutt’altro che trascurabili: chi ha pagato di tasca propria può poi chiederne conto (in rivendica) al datore inadempiente? La norma non lo dice. Nel contributo si propone di tenere distinti i due rapporti: quello con l’INPS, per il quale parlare di prescrizione ha poco senso, dato che l’ente non subisce alcun pregiudizio economico, e quello con il datore di lavoro, nel quale la rivalsa resterebbe possibile entro i termini ordinari del risarcimento del danno.
Cosa fare in concreto. Al di là delle questioni teoriche, per chi lavora l’indicazione è semplice: conviene consultare con regolarità il proprio estratto conto contributivo, senza attendere la vigilia della pensione per accorgersi dei vuoti. Prima ci si muove, più strumenti restano a disposizione, a cominciare da quello che fa ricadere il costo su chi ha omesso il versamento.