In sintesi
Con l’ordinanza n. 24221 del 29 luglio 2026 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la lesione della capacità di lavoro domestico è un danno patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico. È risarcibile quando risultino accertati lo svolgimento dell’attività domestica e la sua compromissione, anche soltanto parziale. Non serve provare di aver pagato un collaboratore domestico: quella spesa è solo uno dei possibili parametri della liquidazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.). La Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva negato il risarcimento a una danneggiata la cui capacità di lavoro domestico era stata ridotta del 66%.
Scheda della pronuncia
- Autorità
- Corte di Cassazione, Sezione III civile
- Provvedimento
- Ordinanza n. 24221/2026
- ECLI
- ECLI:IT:CASS:2026:24221CIV
- Decisione
- 4 giugno 2026 (camera di consiglio)
- Deposito
- 29 luglio 2026
- Collegio
- Pres. R. G. A. Frasca – Rel. R. Simone
- Ruolo generale
- R.G. n. 1041/2023
- Provvedimento impugnato
- Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2303/2022, pubblicata il 30 giugno 2022
- Esito
- Accoglie il primo motivo, dichiara il secondo in parte assorbito e in parte inammissibile, rigetta il terzo; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese
- Norme
- Artt. 1223, 1226, 2056, 2727 c.c.; artt. 143, comma 3, 148, 230-bis c.c.; art. 5, comma 6, L. n. 898/1970; artt. 4 e 37 Cost.; art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005 (cod. ass.)
- Precedenti richiamati
- Cass. n. 5484/1980; n. 10923/1997; n. 15580/2000; n. 19387/2004; n. 4657/2005; n. 20324/2005; n. 26080/2005; n. 16896/2010; n. 22909/2012; n. 24471/2014; n. 238/2017; n. 17129/2023; n. 20922/2023; n. 8349/2026
Il danno patrimoniale da lesione della capacità di lavoro domestico: natura ontologica, fondamento costituzionale e il paradosso della prova dell’esborso sostitutivo
Nota a Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 29 luglio 2026, n. 24221
Avv. G. Stefano Messuri
La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev’essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell’attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico.
Sommario: 1. Il caso di specie e l’iter del giudizio di merito (Svolgimento del processo, §§ 1-2; Ragioni della decisione, § 1.4). – 2. La rilevanza economico-patrimoniale del lavoro domestico e l’autonomia rispetto al danno biologico (§ 1.2). – 3. Gli indici normativi codicistici, l’analisi economica della famiglia e il riparto dell’onere probatorio (§ 1.3). – 4. Il “paradosso” dell’esborso sostitutivo: l’ingiustizia sostanziale del diniego di tutela per i soggetti economicamente vulnerabili (§ 1.3). – 5. La distinzione ontologica tra perdita della capacità lavorativa e costo della sostituzione (§ 1.4). – 6. I criteri di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. (§ 1.4). – 7. I profili processuali: l’assorbimento delle censure istruttorie (Ragioni della decisione, §§ 2 e 2.1). – 8. Conclusioni.
1. Il caso di specie e l’iter del giudizio di merito
La vicenda trae origine da un gravissimo sinistro stradale verificatosi il 22 novembre 2013, nel quale la ricorrente, trasportata sul sedile posteriore di un’autovettura, subiva gravi lesioni personali a seguito di un urto frontale che provocava anche il decesso degli occupanti del veicolo antagonista, del conducente e, successivamente, del marito della stessa danneggiata.
Agendo per l’integrale ristoro dei pregiudizi subiti, l’attrice deduceva non solo la compromissione della propria integrità psicofisica e il radicale mutamento dello stile di vita, ma anche l’impossibilità di attendere alle faccende domestiche, reclamando il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa quale casalinga.
Sia il Tribunale di Milano (con sentenza del 18 febbraio 2021) sia la Corte d’Appello di Milano (con sentenza n. 2303/2022 del 30 giugno 2022) rigettavano la pretesa relativa al danno patrimoniale domestico. L’impostazione seguita dai giudici di merito, bersaglio critico principale dell’ordinanza in commento, è puntualmente riportata nel § 1.4 delle Ragioni della decisione:
Nel caso che si esamina la Corte d’Appello ha dato atto che “sebbene in CTU è stato accertato che la macro-lesione patita da De.Gi. era tale da ridurre di 2/3 (66%) l’attività di casalinga svolta precedentemente ai fatti di causa, il Tribunale ha ritenuto che nulla poteva essere liquidato a titolo di danno per la perdita della capacità lavorativa di casalinga perché questa “non rappresenta una voce risarcibile ex sé ma necessita, al pari di tutti i danni patrimoniali, di adeguato riscontro”. Al riguardo, è doveroso precisare che il giudice di prime cure non ha messo in discussione le risultanze della C.T.U. circa la sussistenza del danno de quo, bensì evidenzia l’assenza di adeguati riscontri probatori sul punto.” (da pagina 6, ultimo capoverso, a pagina 7, fino a riga 5). La Corte ambrosiana, dopo aver disatteso i capitoli di prova articolati dall’appellante “perché generici e vertenti su questioni già accertat(e) nella C.T.U. (sussistenza del danno biologico e del danno da perdita della capacità lavorativa da casalinga nella misura del 66%).” (pagina 6, righe 22 e 23) ha poi aggiunto: “… anche se in linea astratta può dirsi sussistente il danno da perdita della capacità lavorativa, in concreto tale danno non può essere qualificato come “danno patrimoniale” – e quindi risarcibile – per la mancanza della relativa prova, che peraltro, nel caso di specie, sarebbe stata oltremodo agevole. L’appellante, invero, se da un lato ha indicato specificatamente le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di menomazione della capacità lavorativa di casalinga, dall’altro lato si è limitata ad evidenziare che la decisione del primo giudice era ingiusta, senza fornire alcuna prova delle spese sostenute affinché terzi intervenissero ad effettuare i lavori domestici.” (pagina 7, primo capoverso).
Investita del ricorso della danneggiata, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di gravame, cassa la pronuncia d’appello e coglie l’occasione per offrire una ricostruzione organica e di ampio respiro sistematico dello statuto del danno da lesione della capacità di lavoro casalingo.
2. La rilevanza economico-patrimoniale del lavoro domestico e l’autonomia rispetto al danno biologico (§ 1.2)
Nel § 1.2, il Collegio muove da una premessa di ordine concettuale e sociologico prima ancora che giuridico: l’assenza di una retribuzione monetaria sul mercato non priva il lavoro domestico di una sua intrinseca natura patrimoniale. La Corte scolpisce il principio con parole particolarmente efficaci:
Questa Corte da tempo ha affermato che il lavoro domestico non è confinato nell’area dell’irrilevanza giuridica per il solo fatto di non tradursi in una monetizzazione immediata, ossia in un corrispettivo finanziario tratto dal mercato. La persona che si fa carico della cura della casa, governa la quotidianità familiare, provvede alla gestione ordinaria del nucleo familiare e si fa regista del coordinamento di bisogni, tempi e risorse, non compie un mero atto di cortesia, né adempie a un dovere morale privo di riflessi materiali sul piano giuridico. Al contrario, l’individuo in questione svolge un’attività economicamente valutabile e se questa specifica risorsa viene impedita o anche solo ridotta, per effetto di una lesione personale ascrivibile a responsabilità di terzi, l’ordinamento non può limitarsi a registrare il solo vulnus arrecato all’integrità psicofisica. In gioco non c’è soltanto la menomazione della salute, ma viene in rilievo, con pari dignità e autonoma rilevanza, la perdita – o la contrazione quantitativa – di una vera e propria utilità patrimoniale.
Richiamando l’evoluzione del diritto vivente (a partire da Cass. n. 5484/1980 e Cass. n. 10923/1997, sino a Cass. n. 15580/2000, n. 4657/2005, n. 20324/2005, n. 26080/2005, n. 16896/2010 e n. 24471/2014), la Suprema Corte evidenzia come tale voce di danno trovi una copertura costituzionale autonoma rispetto al danno non patrimoniale alla salute. Mentre il danno biologico presidia il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), il danno da compromissione del lavoro casalingo riposa sugli artt. 4 e 37 Cost., che tutelano la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti della donna lavoratrice (§ 1.2).
Da tale diversità di fondamento costituzionale discende una rigorosa demarcazione sia teorica sia operazionale tra le due figure risarcitorie, che esclude in radice qualsiasi pericolo di duplicazione o di aggiramento dei limiti tabellari:
La distinzione appena tracciata si apprezza tanto sul piano teorico, quanto su quello operazionale. Il danno alla salute “ristora” la lesione dell’integrità psico-fisica sul piano dinamico-relazionale, ossia un bene/interesse immateriale infungibile privo di un surrogato di mercato, mentre il danno patrimoniale (della casalinga) “compensa” la perdita o la riduzione della capacità di rendere una prestazione economicamente valutabile e, quindi, attiene alla lesione di un bene/interesse materiale fungibile, per il quale è possibile far ricorso al mercato per la sua sostituzione. Non si dà luogo, dunque, a una duplicazione del risarcimento del danno alla salute, aggirando eventualmente i tetti tabellari ove applicabili con etichette di comodo, ma si dà rilievo a un diverso dato di realtà: la lesione della persona è un evento plurioffensivo, capace di irradiare i propri effetti dannosi su piani paralleli ma distinti. Essa può produrre, oltre alla compromissione dell’integrità psicofisica, anche un effetto patrimoniale autonomo che si sostanzia nella minor capacità di svolgere il lavoro domestico (v. Cass. 4657/2005, cit.), i cui indici di rilevanza sul piano giuridico sono costituiti dagli artt. 143, comma terzo, e 148 cod. civ., attribuenti rilievo alla capacità di lavoro professionale o casalingo, rispettivamente, nell’ambito del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia e nel mantenimento della prole, nonché dall’art. 230-bis cod. civ., che valorizza il lavoro prestato all’interno della famiglia. Ulteriore indice normativo in questo senso è dato dall’art. 5, comma sesto, L. 898/1970, che, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, impone di considerare il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e dell’altro.
3. Gli indici normativi codicistici, l’analisi economica della famiglia e il riparto dell’onere probatorio (§ 1.3)
Proseguendo nella disamina sistematica, il § 1.3 valorizza gli indici positivi offerti dal codice civile (artt. 143, comma 3, 148 e 230-bis c.c.) e dalla legislazione speciale (art. 5, comma 6, L. n. 898/1970) per inquadrare la famiglia sotto la lente dell’analisi economica del diritto. L’ordinanza osserva testualmente:
Tali indici normativi confermano come il lavoro domestico non sia una semplice attività prestata gratuitamente all’interno del nucleo familiare, non apprezzabile in maniera autonoma e, per altro verso, doverosamente espletata, bensì una funzione economicamente rilevante e costitutiva dell’assetto familiare alla quale va assegnata una valenza patrimoniale. La famiglia, in una prospettiva di analisi economica del diritto, non si configura soltanto come un mero centro di consumo di beni prodotti altrove, ma è essa stessa un centro di produzione di beni e servizi. Produce cura, assistenza, organizzazione, gestione del tempo, educazione, supporto logistico e amministrazione delle risorse quotidiane. Il lavoro domestico è lo strumento elettivo mediante il quale queste utilità vengono generate all’interno del nucleo familiare, la cui rilevanza non verrebbe peraltro meno anche se prestata a beneficio di un single.
La Corte precisa, in continuità con i propri precedenti (Cass. n. 19387/2004; Cass. n. 4657/2005), che tale configurazione vale indipendentemente dal genere del soggetto leso (applicandosi anche all’uomo) e persino laddove il danneggiato sia un single che svolge l’attività a beneficio esclusivo di se stesso, o qualora già prima del sinistro si avvalesse dell’ausilio ordinario di collaboratori domestici, attesa la maggiore ampiezza, intensità e responsabilità del coordinamento familiare rispetto alle mansioni meramente esecutive di un prestatore d’opera dipendente (§ 1.3).
Sempre nel § 1.3, la pronuncia affronta il tema dello statuto probatorio e del riparto dell’onere della prova, richiamando i più recenti approdi di legittimità (Cass. n. 17129/2023; Cass. n. 20922/2023; Cass. n. 8349/2026; nonché Cass. n. 22909/2012 e Cass. n. 238/2017):
Più di recente è stato statuito che “(a)i fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ., dalla semplice circostanza che quest’ultima non avesse un lavoro, fermo restando l’onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all’uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico.” (v. Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17129; anch’essa resa in una vicenda di riduzione della capacità di lavoro domestico; v., altresì, Cass., sez. III, 18 luglio 2023, n. 20922, a proposito della possibilità di ricorrere ai parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle colf, ovvero del triplo della pensione sociale, ora assegno sociale; v., da ultima, Cass., sez. III, 3 aprile 2026, n. 8349). Sempre al riguardo, ferma la possibilità di ricavare in via presuntiva la prova dello svolgimento dell’attività di casalinga dalla semplice circostanza che la danneggiata non avesse un lavoro, è stato statuito che “spetta a chi nega l’esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico.” (v. Cass., sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22909; Cass., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 238).
Si delinea così un meccanismo di agevolazione probatoria fondato sull’art. 2727 c.c.: lo status di soggetto privo di occupazione retribuita esterna fonda la presunzione semplice di svolgimento del lavoro domestico, spostando sul convenuto (danneggiante o assicuratore) l’onere della prova contraria circa il mancato espletamento in concreto di tale attività.
4. Il “paradosso” dell’esborso sostitutivo: l’ingiustizia sostanziale del diniego di tutela per i soggetti economicamente vulnerabili (§ 1.3)
Uno degli snodi di maggiore rilievo assiologico e pratico dell’ordinanza – che emerge con nitidezza nel § 1.3 – risiede nella denuncia del paradosso distributivo e della profonda ingiustizia sostanziale a cui conduce la tesi (seguita nel caso di specie dai giudici di merito milanesi) che subordina la risarcibilità del danno alla prova documentale di aver sostenuto spese per retribuire un collaboratore domestico.
Richiamando espressamente l’insegnamento di Cass. n. 16896/2010, l’ordinanza n. 24221/2026 chiarisce in modo inequivocabile l’irragionevolezza di tale pretesa probatoria:
Sotto altro e diverso profilo, poiché il danno della casalinga non coincide con il costo sostenuto per ricorrere all’aiuto di una collaboratrice familiare – quel costo, estratto dai dati di mercato, può certamente servire come utile strumento per liquidare il danno e non per identificarlo sul piano ontologico -, è stato sostenuto da Cass., sez. III, 20 luglio 2010, n. 16896 che “(c)olui che, in conseguenza di una lesione della salute, vede ridursi la propria capacità di lavoro domestico, patisce un danno patrimoniale futuro risarcibile, per la liquidazione del quale non è necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l’attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale attività), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico (giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa).”
Il cortocircuito logico ed equitativo rilevato dalla Suprema Corte è manifesto e si coglie su tre distinti piani.
La discriminazione censitaria nel diritto risarcitorio. Se l’esistenza del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro casalingo dipendesse dalla dimostrazione di un effettivo esborso monetario (fatture, buste paga o contributi versati a una colf o badante), la tutela aquiliana finirebbe per operare in modo selettivo e regressivo. Solo la vittima abbiente (dotata di liquidità propria o familiare sufficiente ad anticipare sul mercato il costo del lavoro sostitutivo) potrebbe accedere al risarcimento; al contrario, la vittima priva di mezzi finanziari, proprio perché impossibilitata a sostenere quella spesa, si vedrebbe negato il diritto al ristoro.
Il paradosso dell’indigenza come causa di esclusione del danno. In una simile distorta prospettiva, la fragilità economica del danneggiato si trasformerebbe in un inaccettabile vantaggio per il danneggiante (e per il suo assicuratore della responsabilità civile). L’incapacità patrimoniale di far fronte al costo di un aiuto esterno non può essere letta dal giudice come “assenza di danno patrimoniale”, perché invece essa rappresenta l’esatto opposto: l’impossibilità di porre rimedio, tramite il mercato, a una perdita economica reale e già consumatasi nella sfera della vittima.
L’occultamento del costo umano e familiare della lesione. Laddove manchino le risorse per assumere un terzo, il deficit domestico non scompare nel nulla, ma si scarica inevitabilmente in due direzioni, entrambe gravemente pregiudizievoli: o sulla vittima stessa, la quale (specie nei casi di invalidità parziale) è costretta comunque a continuare a svolgere le incombenze domestiche a prezzo di una maggiore usura fisica, di tempi dilatati e di minore efficacia (§§ 1.3 e 1.4); oppure sulla rete di solidarietà familiare o amicale, costringendo i congiunti a supplire gratuitamente alle mansioni non più espletabili dalla danneggiata (§ 1.4).
Esigere la prova dell’esborso significa, dunque, scambiare la capacità di spesa della vittima con il danno da essa subito, premiando paradossalmente chi ha arrecato una lesione a un soggetto economicamente debole e traducendo un’insufficienza di reddito in una denegata giustizia.
5. La distinzione ontologica tra perdita della capacità lavorativa e costo della sostituzione (§ 1.4)
Per recidere alla radice il paradosso appena evidenziato, la Cassazione colloca la questione sul terreno del rigore dogmatico nel § 1.4, smontando l’equivoco concettuale in cui era incorsa la Corte d’Appello di Milano.
I giudici di merito avevano confuso il danno in senso ontologico (la perdita o contrazione della capacità produttiva di utilità domestiche, integrante un damnum immediato e proiettato nel futuro ex art. 1223 c.c.) con una possibile modalità rimediale (il ricorso a pagamento a un collaboratore esterno). Sul punto, il passaggio motivazionale del § 1.4 merita di essere riportato integralmente per la sua chiarezza:
La decisione impugnata si è discostata dagli indicati principi di diritto, perché, a fronte della sussistenza della riduzione del 66% della capacità di svolgimento del lavoro domestico riscontrata dal C.T.U., ha erroneamente escluso il danno risarcibile in ragione della mancata dimostrazione dell’avvenuto ricorso all’ausilio di terzi, così identificando il danno nella spesa sostitutiva, mentre la sopportazione del “costo di sostituzione” tramite un terzo a titolo oneroso rappresenta soltanto una modalità per eliminare il danno ed è un parametro impiegabile, opportunamente valutato secondo le circostanze del caso, per la liquidazione del danno ma non lo identifica sul piano ontologico. Si osserva che la detta identificazione confonde un possibile modo per eliminare le conseguenze del danno rappresentato dalla perdita totale o parziale della capacità di lavoro casalingo, con il danno come tale. Esso, una volta condivisa l’idea che la lesione della capacità integra un danno patrimoniale verificatosi dal momento dell’evento generatore e destinato a proiettare nel futuro i suoi effetti di lesione patrimoniale da perdita o diminuzione di essa, si deve indentificare nello stesso venir meno totale o parziale di tale capacità, che identifica esso stesso il danno. Si deve, infatti, rilevare che, una volta considerata la perdita totale o parziale della capacità lavorativa come idonea a determinare un danno patrimoniale, consistente nel non poter espletare le faccende di casa in tutto od in parte, i possibili modi di eliminazione degli effetti di tale danno possono essere diversi. La persona che abbia avuto una lesione totale o parziale della sua capacità di lavoro casalingo, nel caso di perdita assoluta o – come nel caso oggetto di giudizio – di perdita parziale di tale capacità, subendo un danno di natura patrimoniale, sebbene quale conseguenza della lesione delle sue capacità fisiche necessarie per esercitarla, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, deve vedersi riconosciuto il danno in questione alla sola condizione che risulti accertato che svolgeva le faccende domestiche e che non le può svolgere più in tutto od in parte. Poiché svolgeva un’attività lato sensu lavorativa (la cui perdita come tale, si ricorda, non è riconducibile al c.d. danno biologico), ed ha perso del tutto o in parte a causa delle condizioni fisiche determinate dal fatto dannoso la possibilità di svolgerla, il danno sussiste e deve essere liquidato una volta accertata tale perdita e la sua proiezione a far tempo dall’evento che ha leso la capacità stessa. La ragione è che si tratta di danno da lesione di una capacità lavorativa specifica. Come accade in ogni caso di lesione della capacità lavorativa specifica, il danno risarcibile si deve riconoscere per il sol fatto che si è perduto il vantaggio patrimoniale ricollegabile allo svolgimento di quella capacità.
La Cassazione ha cura di precisare che tale ricostruzione non reintroduce affatto un inammissibile danno in re ipsa, ma applica correttamente il paradigma dell’art. 1223 c.c. (perdita subita) a una capacità lavorativa specifica non direttamente monetizzata sul mercato (§ 1.4).
Proprio per dimostrare come il diritto al risarcimento prescinde dalle possibilità finanziarie della vittima di rivolgersi al mercato, il Collegio esamina nel § 1.4 le diverse situazioni che possono verificarsi dopo il sinistro, chiarendo che nessuna di esse elide il danno:
Il modo in cui la persona lesa in detta capacità decide di ovviarvi, e anzi il fatto che decida o meno di ovviarvi, è ininfluente ai fini della configurazione del danno, potendo semmai rilevare soltanto ai fini della sua liquidazione e secondo la valutazione del giudice ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Le situazioni che si possono verificare sono varie. La persona lesa nella detta capacità potrebbe scegliere di avvalersi, dopo la lesione, dell’opera totale o parziale di un terzo per far svolgere le faccende domestiche. Ciò, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, in ipotesi di ricorrenza di una giustificazione della gratuità, come potrebbe essere nel caso di accollo delle faccende di casa – per il tutto o per la parte su cui la diminuita capacità incida – ad opera di altro membro della famiglia o di più di un membro della famiglia convivente con la persona lesa o di un parente non convivente od anche un terzo legato da rapporto amicale, circostanze tutte che giustificano la gratuità della prestazione del terzo. Queste circostanze – lo si osserva solo per completezza in quanto nella specie non rilevano – non sembrano poter essere apprezzate alla stregua di un beneficio che elide la sussistenza del danno derivante dalla perduta capacità. Ciò, in disparte la considerazione: a) del loro rilievo, nello specifico contesto di una famiglia, in sede di scioglimento del matrimonio, o a fini successori riguardo a relazioni parentali diverse dal coniugio; b) del rilievo del debito di riconoscenza rispetto ad una relazione soltanto amicale. Nell’uno come nell’altro caso non sembrerebbe possibile negare che comunque vi sia un danno risarcibile, posto che esso si identifica nella perdita della capacità lavorativa diretta. Questa perdita sussiste comunque ed il modo in cui vi si rimedia assicurando l’utilità che il suo esercizio non elide il rilievo come danno della perdita.
Altrettanto significativa è l’ipotesi (frequentissima proprio laddove il danneggiato non possa permettersi aiuti esterni) in cui la vittima non si avvalga né di terzi retribuiti né di familiari, continuando a svolgere, faticosamente e solo parzialmente, i lavori domestici:
Peraltro, la persona danneggiata potrebbe scegliere di non avvalersi di terzi e ciò specie nel caso in cui la sua capacità non sia stata eliminata del tutto, ma, come nel caso di cui è processo, in parte, il che può consentire lo svolgimento del lavoro domestico con modalità temporali minori e con meno efficacia. Si sottolinea, in particolare, che nel caso in cui la perdita della capacità lavorativa domestica sia “relativa”, come nella vicenda di cui è causa, la lesione derivante dalla diminuzione della capacità, non ostando alla possibilità di svolgere l’attività, ma incidendo solo sulla sua modalità, in quanto comportante sia una diminuzione temporale, sia una diminuzione di efficacia, integra comunque un danno da “riduzione” anche se non si ricorra all’attività di un terzo. Si vuol dire che qualora venga in rilievo la stabile riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico il danno non svapora per il solo fatto che nessuna spesa sia sopportata, venendo comunque in rilievo la perdita o la riduzione di una utilità economicamente valutabile, destinata a proiettarsi nel futuro e suscettibile di liquidazione equitativa sulla base di parametri figurativi o sostitutivi.
6. I criteri di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. (§ 1.4)
Una volta separato nettamente il piano dell’esistenza del danno (che richiede la sola prova, anche presuntiva, del pregresso svolgimento del lavoro casalingo e della sua compromissione medico-legale) da quello della sua stima, la determinazione del quantum viene affidata al potere equitativo del giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel § 1.4, la Corte offre una preziosa rassegna dei parametri utilizzabili per la monetizzazione equitativa dell’utilità perduta, affiancando ai criteri tradizionali della prassi giurisprudenziale anche suggestioni tratte dalla letteratura specialistica:
Si osserva che i criteri di esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa possono considerare la scelta della persona danneggiata e gli indici normativi richiamati in chiusura del paragrafo 1.2., nonché anche il costo dell’eventuale avvalimento di terzi a titolo oneroso (nella prassi è consolidato il ricorso al reddito figurativo rapportato a quello di una collaborazione domestica con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti svolti, ma in letteratura si fa riferimento anche al “costo di sostituzione” (o “costo del mercato”) o al “costo opportunità”, che, in una prospettiva di maggiore individualizzazione del danno, consente di valutare il tempo dedicato al lavoro domestico in base a quello che la persona avrebbe potuto guadagnare, se avesse impiegato quelle stesse ore nel mercato del lavoro retribuito in base alla sua formazione, ai suoi titoli e alla sua pregressa esperienza lavorativa).
Oltre al parametro del triplo della pensione sociale (art. 137, comma 3, cod. ass.; oggi assegno sociale), già richiamato al § 1.3 citando Cass. n. 20922/2023 e da applicarsi secondo il metodo della capitalizzazione, e al reddito figurativo di una collaboratrice familiare (CCNL colf) opportunamente adeguato alla funzione organizzativa della casalinga, l’ordinanza menziona espressamente il criterio del “costo opportunità”, che valorizza il profilo soggettivo, i titoli di studio e il bagaglio professionale della vittima.
7. I profili processuali: l’assorbimento delle censure istruttorie (Ragioni della decisione, §§ 2 e 2.1)
Merita infine un breve cenno la statuizione resa sul secondo motivo di ricorso (Ragioni della decisione, §§ 2 e 2.1), relativo alla mancata ammissione delle prove orali, per le ricadute che l’accoglimento del primo motivo produce sul giudizio di rinvio.
La Cassazione dichiara assorbite le censure inerenti ai capitoli di prova (nn. 1-7, 9-10) riguardanti l’attività domestica e l’assistenza alla madre invalida:
La corte territoriale ha affermato che “i capitoli di prova n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono del pari irrilevanti perché inerenti ad una valutazione generica circa l’incapacità dell’attrice di svolgere determinati lavori domestici e nulla provano in ordine alla esistenza del diritto di De.Gi. ad ottenere la somma richiesta a titolo di ristoro del danno”, ma è palese che ha fatto tale affermazione sulla base del convincimento poi espresso con l’esame della questione oggetto del primo motivo, sicché, a seguito della disposta cassazione in accoglimento dello stesso, potrà e dovrà nuovamente esaminare l’eventuale rilevanza dei detti capitoli, fermo restando che le modalità di esercizio della capacità lavorativa, una volta accertato il suo svolgimento, se non specificamente dimostrate, incideranno sul potere di liquidazione equitativa.
Le restanti statuizioni, relative alla personalizzazione del danno biologico (capitolo di prova n. 8 e terzo motivo di ricorso), esulano dall’oggetto del presente commento.
8. Conclusioni
L’ordinanza n. 24221/2026 si impone all’attenzione di interpreti e operatori pratici per la chiarezza con cui riannoda le fila del diritto vivente in tema di danno al lavoro casalingo, coniugando rigore dogmatico e sensibilità sociale.
La pronuncia contribuisce a superare la prassi restrittiva di quelle corti di merito che subordinavano la risarcibilità del pregiudizio alla produzione di fatture, ricevute o contratti di assunzione di collaboratori domestici. Riaffermando che il danno patrimoniale risiede nella perdita della capacità lavorativa specifica in sé considerata (quale utilità economica prodotta all’interno dell’impresa-famiglia e tutelata dagli artt. 4 e 37 Cost.) e relegando la spesa per la colf a mero parametro eventuale di liquidazione ex art. 1226 c.c., la Suprema Corte supera un esito che può dirsi paradossale e di segno regressivo: quello per cui l’ordinamento finirebbe per negare il risarcimento proprio ai danneggiati economicamente più fragili che, dopo il sinistro, non dispongono delle risorse necessarie per acquistare sul mercato le prestazioni domestiche perdute, lasciando a loro esclusivo carico tanto la menomazione quanto l’impoverimento della propria sfera familiare.
Domande frequenti
La casalinga che subisce lesioni ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la ridotta capacità di lavoro domestico?
Sì. Secondo Cass. ord. n. 24221/2026 il lavoro domestico è un’attività economicamente valutabile: la sua perdita, totale o parziale, costituisce un danno patrimoniale distinto dal danno biologico, il cui fondamento costituzionale si rinviene negli artt. 4 e 37 Cost.
Per ottenere il risarcimento bisogna dimostrare di aver pagato una colf o una collaboratrice domestica?
No. È sufficiente che risultino accertati lo svolgimento dell’attività domestica prima del sinistro e la compromissione, totale o parziale, della relativa capacità. La spesa per un sostituto retribuito rileva, se sostenuta, soltanto come possibile parametro di liquidazione e non come presupposto del danno.
Come si prova che la vittima si occupava del lavoro domestico?
Anche per presunzioni: è sufficiente la circostanza che la vittima non avesse un’altra occupazione (Cass. n. 17129/2023), mentre spetta a chi nega il danno dimostrare che, pur essendo casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. n. 22909/2012; Cass. n. 238/2017). La riduzione della capacità si accerta di regola mediante consulenza tecnica medico-legale.
Come si quantifica il danno da perdita della capacità di lavoro domestico?
In via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Tra i parametri utilizzabili vi sono il reddito figurativo di una collaboratrice domestica (CCNL colf), adeguato alla maggiore ampiezza dei compiti svolti, il triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (art. 137, comma 3, cod. ass.), e il cosiddetto costo opportunità.
Il principio vale soltanto per la casalinga donna?
No. La giurisprudenza richiamata dall’ordinanza lo applica anche all’uomo (Cass. n. 4657/2005) e a chi già si avvaleva di collaboratori domestici (Cass. n. 19387/2004); la Corte precisa inoltre che la rilevanza del lavoro domestico non verrebbe meno neppure se prestato a beneficio di una persona che vive sola.
Se i familiari svolgono gratuitamente le faccende domestiche al posto della vittima, il danno viene meno?
Secondo la Corte, in un passaggio svolto per completezza, l’aiuto gratuito di familiari, parenti o amici non sembra poter elidere il danno, che si identifica nella perdita della capacità lavorativa in sé e non nel modo in cui la vittima vi pone rimedio.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e di studio e non costituisce parere legale. Per la valutazione di casi concreti è necessario un esame specifico della situazione.