avv. Luca Graldi e avv. Paola Piccoli
In materia di cambio appalto, una recente ordinanza cautelare del Tribunale di Vicenza datata 20 dicembre 2025, ha offerto un importante chiarimento sulla portata della clausola sociale prevista dal CCNL Multiservizi (servizi di pulizia e servizi integrati).
Il caso: dal contratto a tempo indeterminato alla precarizzazione. La vicenda processuale ha riguardato alcune addette alle pulizie impiegate presso una struttura alberghiera della provincia di Vicenza, le quali, a seguito di un cambio di gestione nell’appalto (intervenuto a maggio 2025), erano state assunte dall’impresa subentrante (nuova appaltatrice dei servizi di pulizia) con contratti a tempo determinato (con scadenza 31.12.2025), nonostante provenissero da un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa uscente.
Con il patrocinio degli avv.ti Graldi e Piccoli di Studio Legale Vis, le lavoratrici hanno quindi impugnato il termine apposto ai contratti di lavoro, chiedendo in via d’urgenza la trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato.
La decisione: il diritto alla riassunzione alle medesime condizioni. Il Tribunale del Lavoro di Vicenza ha accolto il ricorso cautelare (ex art. 700 c.p.c.) fondando la decisione sui seguenti principi di diritto:
- Obbligo di stabilità contrattuale (Fumus boni iuris): ai sensi dell’art. 4 del CCNL di categoria, l’impresa subentrante ha l’obbligo di garantire l’assunzione degli addetti esistenti in organico. Il Tribunale ha chiarito che tale assunzione deve avvenire alle “medesime condizioni contrattuali di impiego” vigenti con l’impresa cedente. Nello specifico, se il rapporto originario era a tempo indeterminato, l’impresa subentrante non può arbitrariamente apporre un termine, poiché ciò contrasterebbe con la ratio del mantenimento dei livelli occupazionali.
- Il rischio di esclusione dai futuri cambi appalto (Periculum in mora): l’urgenza del provvedimento è stata ravvisata nel fatto che, se il contratto di lavoro fosse rimasto a termine, alla sua scadenza (coincidente con la fine dell’appalto), le lavoratrici avrebbero perso non solo l’impiego attuale, ma anche il diritto alla riassunzione presso il futuro gestore (subentrante nell’appalto dei servizi di pulizia). Tale diritto, infatti, è riservato dell’art. 4 del CCNL Multiservizi ai soli dipendenti occupati stabilmente nell’appalto.
Conclusioni e impatto pratico. Il Tribunale ha condannato la società ad assumere provvisoriamente le ricorrenti a tempo indeterminato, garantendo la prosecuzione del loro rapporto oltre il termine illegittimamente prefissato.
Questa ordinanza conferma che la clausola sociale dell’art. 4 del CCNL Multiservizi non è un mero formalismo, ma uno strumento sostanziale per impedire che il cambio di gestore di un appalto si traduca in una perdita di diritti per i lavoratori. L’orientamento espresso si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12866/2024), ribadendo che la tutela del lavoro deve prevalere sulle contingenze temporali degli appalti.