Avv. Luca Graldi
Attraverso due importanti pronunce ravvicinate – un’ordinanza cautelare e la successiva sentenza di merito – il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza ha riconosciuto il diritto di reintegrazione a un rappresentante sindacale ingiustamente licenziato, e ha ribadito con chiarezza i confini e le tutele applicabili al diritto di critica sindacale.
Il caso e il licenziamento disciplinare. La vicenda ha coinvolto un lavoratore, componente indipendente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), licenziato per giusta causa nel maggio 2025. L’azienda aveva ritenuto lesive del codice etico e della policy aziendale alcune email inviate dal dipendente a tutti i colleghi (attraverso una bacheca elettronica a servizio della RSU), nelle quali si criticava aspramente l’operato di altri delegati sindacali in merito alla rinegoziazione del premio di produzione aziendale. Utilizzando termini forti come “bari”, “porcate” e contestando una “gestione oscura dei fondi”, il lavoratore esprimeva il proprio profondo disaccordo verso le scelte contrattuali assunte da altri componenti la RSU.
L’ordinanza cautelare: il riconoscimento del diritto elettorale. Pronunciandosi sul ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il Tribunale ha disposto la reintegra provvisoria del lavoratore ravvisando l’imminente pericolo di un pregiudizio irreparabile (periculum in mora): il licenziamento avrebbe ingiustamente escluso il dipendente dalle elezioni per il rinnovo della RSU, compromettendo irrimediabilmente il suo diritto di elettorato attivo e passivo.
La sentenza di merito: l’insussistenza del fatto e la reintegra definitiva. Con la sentenza del 16.02.2026, il Giudice ha accolto il ricorso di merito, accertando l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato. Il Tribunale di Vicenza ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, con condanna dell’impresa al pagamento dell’indennità risarcitoria corrispondente alle retribuzioni arretrate e al versamento contributi previdenziali.
Il diritto di critica sindacale non si comprime. Il cuore della pronuncia di merito risiede in una vigorosa affermazione della scriminante legata al legittimo esercizio della critica sindacale, espressione primaria della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Il Tribunale ha chiarito alcuni principi inequivocabili.
Ammissibilità di toni aspri: il contesto può giustificare attacchi “forti, sferzanti” anche verbalmente violenti, purché proporzionati ai valori in gioco; in questo caso l’accesa dialettica tra i membri della RSU verteva sulla retribuzione dei dipendenti (tutelata dall’art. 36 Cost.), elemento che giustifica un elevato grado di conflittualità.
Rispetto della continenza: le espressioni del rappresentante sindacale licenziato, seppur colorite (es. “bari” riferito a chi diffondeva, a suo dire, false informazioni, o “gestione oscura” intesa come scarsa trasparenza e mancanza di rendicontazione dei fondi), sono state valutate come giudizi diretti alle azioni e alle posizioni politico-sindacali della controparte (la firma di un accordo ritenuto peggiorativo), e non come aggressioni gratuite o umilianti dirette alle persone fisiche dei colleghi. Le critiche, di conseguenza, hanno rispettato i limiti della continenza formale e sostanziale.
Il divieto di ingerenza datoriale: il Giudice ha sottolineato che, di fronte al conflitto collettivo tra organizzazioni rappresentative o visioni sindacali differenti, il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità. L’esercizio del potere disciplinare non può fungere da clava per interferire nella dialettica sindacale e zittire il dissenso.
Questa doppia vittoria riafferma che il luogo di lavoro deve rimanere uno spazio di democrazia, dove il confronto – anche quello più ruvido e aspro – deve poter essere esercitato liberamente per la tutela collettiva dei lavoratori.