L’azione diretta del danneggiato è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale incompleta ma che consente all’assicuratore di stimare il danno e formulare l’offerta.
La richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale se l’impresa di assicurazione non ne chiede l’integrazione. La procedura di cui all’art. 148 cod. ass. è governata dai princìpi di correttezza e buona fede ed è contrario a tali princìpi ammettere che l’impresa di assicurazione possa trarre il “vantaggio” dell’improponibilità della domanda giudiziale da una condotta scorretta (cioè, la mancata richiesta l’integrazione della richiesta stragiudiziale); inoltre, se l’impresa di assicurazione non chiede l’integrazione documentale, non opera il beneficio della sospensione dei termini per formulare l’offerta.
Sarebbe quindi “paradossale”, secondo la Suprema Corte, «ritenere che dinanzi all’inerzia dell’assicuratore i termini per formulare l’offerta continuino a decorrere, mentre la domanda resti improponibile».
Questi princìpi, sostenuti con la pronuncia n. 32919/2022, sono stati estesi da Cass. Civ. sez. III, 25 luglio 2024, n. 20802, anche al diverso caso della richiesta di integrazione della documentazione, da parte dell’impresa di assicurazione tardiva e, cioè, inviata al danneggiato dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 148, comma 5, cod. ass.