avv. G. Stefano Messuri
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27923 del 20 ottobre 2025
La pronuncia affronta una questione di responsabilità civile dell’istituto scolastico per danni subiti da uno studente durante l’orario scolastico, fornendo utili chiarimenti sui principi applicabili.
Fatti di causa
Il caso riguarda uno studente di Istituto Tecnico Superiore che, dopo la lezione di educazione fisica, viene colpito accidentalmente con un casco da un compagno di scuola – nello spogliatoio adiacente la palestra -, e subisce la rottura di due denti. Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria, mentre la Corte d’Appello riforma la decisione, rigettando la domanda.
I principi fondamentali enunciati
La Suprema Corte – richiamando propri precedenti in termini – conferma, ribadisce e precisa i seguenti principi cardine in materia di responsabilità scolastica:
1. Natura contrattuale della responsabilità
La Corte ribadisce che “l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé. Tale responsabilità è quindi di natura contrattuale e trova applicazione il regime probatorio dell’art. 1218 cod. civ. Il principio è consolidato.
2. Riparto dell’onere probatorio
Il conseguente regime probatorio prevede che “mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante”.
3. La precisazione sullo standard di diligenza richiesto
L’istituto è “tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo”, ma questo deve avvenire con “lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto”, perché il “normale esito della prestazione” dipende da “una pluralità di fattori, tra cui l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso”.
4. Rilevanza dell’età degli allievi
Tra le circostanze da valutare per stabilire si sia stata raggiuta (o non raggiunta) la prova della non imputabilità dell’evento dannoso (esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c.), viene in rilievo innanzitutto “l’età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica”. La Corte precisa quindi che il contenuto dell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza.
5. (conseguenza) Presunzione di non prevedibilità per studenti maturi
Per studenti prossimi alla maggiore età, dotati di “completa capacità di discernimento e già formati dal punto di vista comportamentale”, tale condizione è “tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere”.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello che aveva escluso la responsabilità dell’istituto considerando che:
-) il sinistro si era verificato nello spogliatoio maschile, al quale la docente donna di educazione fisica non poteva accedere;
-) l’evento era stato causato da un compagno frequentante il quinto anno scolastico, prossimo alla maggiore età;
Lo studente era munito di completa capacità di discernimento e già formato sul piano comportamentale.
Non era quindi configurabile alcun profilo di “culpa in vigilando”
Significato sistematico
La pronuncia conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che modula l’intensità dell’obbligo di vigilanza in base all’età e al grado di maturità degli studenti, escludendo la responsabilità dell’istituto quando l’evento dannoso sia determinato da condotte imprevedibili di allievi ormai prossimi alla maggiore età e dotati di piena capacità di discernimento. Tale approccio bilancia adeguatamente l’obbligo di protezione dell’istituto con il principio di ragionevolezza nella valutazione delle circostanze concrete del caso.