LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRENO AGRICOLO

In questo articolo analizziamo come la Legge regionale Veneto del 19 luglio 2022, n. 17, individua all'art. 3 gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e all'art. 7 le aree con indicatori di idoneità.

Tuttavia, è necessario tenere a mente che nel fare ciò, il legislatore regionale si muove all'interno della cornice vincolante del Decreto Legislativo del 08 novembre 2021, n.199 e nei limiti degli spazi da questo concessi alla competenza delle Regioni.

La disciplina statale infatti non ammette alcuna deroga e/o limitazione per opera della normativa regionale, nemmeno nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi necessariamente richiesti.

Se ne ricava, dunque, che con l'entrata in vigore della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17, non si viene a derogare (né si potrebbe) alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021e quindi, nelle more, quelle ivi indicate vanno considerate in ogni caso come aree idonee. La previsione dell'art. 7 della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 quali aree idonee dei “terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie”, non si sostituisce alla norma statale, né limita l'ambito di applicazione, ma si aggiunge ad essa. Ciò significa che alle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale ecc.. ovvero alle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 350 metri e a tutte le altre previsioni di cui al comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, si devono considerare idonee anche le aree agricole che rispettino i requisiti stabiliti dalla Regione Veneto.

Data “la chiara volontà del legislatore statale di delineare una disciplina uniforme per l'installazione degli impianti a fonte rinnovabile, al fine precipuo di scongiurare applicazione difformi a livello locale", non è quindi accoglibile un'interpretazione che, alla luce della normativa regionale di attuazione, restringa l'area di idoneità stabilita dalla normativa statale, peraltro di «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili».

E in ogni caso, si ricorda che dopo l'adozione - previa intesa in sede di Conferenza unificata con le autonomie locali - dei decreti del Ministro della transizione ecologica (di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, la Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 dovrà comunque adeguarsi ai principi, ai criteri e agli obiettivi ivi stabiliti pena l'intervento sostitutivo dello Stato.

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